
Rinuncia all’eredità in seguito alla ricezione dell’avviso di accertamento dell’imposta di successione
Uno dei principali adempimenti a cui far fronte a seguito della morte di un proprio caro è la dichiarazione di successione presso l’Agenzia delle Entrate.
Sul valore di tale atto si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 11832/2022), la quale ha chiarito che questo non ha alcun rilievo ai fini dell’accettazione dell’eredità, avendo essenzialmente fini fiscali.
Di conseguenza, il chiamato all’eredità che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l’avviso di accertamento della relativa imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell’imposta di successione ove successivamente rinunci all’eredità.
Questo perché l’efficacia retroattiva della rinuncia, se legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo.
Cosicché il chiamato all’eredità che abbia ad essa rinunciato, dovrà essere considerato totalmente estraneo alla responsabilità tributaria del defunto e potrà far valere questa circostanza in sede di opposizione alla cartella di pagamento.
Pertanto, se, dopo la rinuncia all’eredità, si dovesse ricevere una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale viene richiesto il pagamento di somme a titolo di imposta di successione, basate su un avviso di accertamento divenuto definitivo, è consigliabile affidarsi ad un esperto per valutarne la legittimità e tutelare i propri diritti.
Avv. Francesco Gianfreda