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Convivenza tra genitore e figlio con versamento somme di denaro: quali conseguenze?

Convivenza tra genitore e figlio con versamento somme di denaro: quali conseguenze?

  • 29 Lug 2025

Nella pratica, può accadere non così raramente che il figlio conviva con il genitore, magari anziano, eventualmente non proprio autosufficiente, e nel corso della convivenza il primo riceve dal genitore delle somme di denaro.

Ci si chiede quali conseguenze possano avere quei versamenti di denaro sulla futura successione del genitore, in particolare se debba tenersene conto nei rapporti fra gli eredi in riferimento alla ripartizione del patrimonio ereditario.

Infatti, se quelle elargizioni vanno considerate come vere e proprie donazioni, potrebbero essere lesive della quota di legittima degli altri eredi, che pertanto avranno il diritto di agire in giudizio per tutelare la loro quota di riserva.

Proprio una simile vicenda è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 18814/2023): si trattava del caso in cui la madre, anziana ma autonoma, aveva convissuto per anni con la figlia, maggiorenne ed autosufficiente economicamente, e nel corso della convivenza aveva elargito somme di denaro alla figlia; venuta a mancare la madre, gli altri eredi avevano lamentato una lesione della loro quota di legittima a causa di quelle numerose donazioni – a loro dire – di denaro.

Ebbene, in questa specifica ipotesi, i giudici della Cassazione hanno affermato che per poter considerare quei versamenti di denaro come donazioni (che sono soggette all’obbligo di collazione ereditaria e alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari) è necessario valutare se e in che misura le singole elargizioni fossero giustificate dall’adempimento di obblighi derivanti dalla coabitazione e dal legame parentale.

Di conseguenza, se i versamenti non sono stati effettuati esclusivamente per spirito di liberalità, ma in adempimento di doveri familiari, derivanti anche dalla convivenza, non possono essere considerati delle donazioni e, pertanto, non sono soggetti all’azione di riduzione per reintegrare la quota di riserva degli altri eredi danneggiati.

La convivenza tra genitore e figlio, quindi, potrebbe potenzialmente escludere la spirito di liberalità delle elargizioni tra i conviventi.

Attenzione però: il principio espresso deve essere valutato caso per caso, perché vi sono numerose variabili in ogni singola situazione che potrebbero far giungere a conclusioni diverse e qualificare i versamenti di denaro come vere e proprie donazioni, con tutte le conseguenze specificate.

Avv. Francesco Gianfreda

 

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