
Il tradimento del coniuge non sempre dà diritto al risarcimento del danno
DIRITTO DI FAMIGLIA
Tale principio è stato ribadito da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 6598 del 7.3.2019), in seguito ad un giudizio intrapreso dal marito, il quale aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della moglie, colpevole di aver intrattenuto per anni una relazione con un collega di lavoro, che l’avrebbe persino favorita nell’avanzamento di carriera.
Il marito affermava che la scoperta della relazione extraconiugale gli avesse causato un disturbo depressivo cronico, del quale chiedeva il risarcimento a titolo di danno non patrimoniale.
La Cassazione, allora, coglie l’occasione per affermare che la violazione del dovere di fedeltà (che rappresenta uno dei doveri che derivano dal matrimonio), sebbene possa indubbiamente essere causa di un dispiacere per l’altro coniuge, e possa provocare la rottura della famiglia, non è automaticamente risarcibile, ma solo se l’afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell’altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come il diritto alla salute o alla dignità personale e all’onore.
In sostanza, viene stabilito che, avendo il coniuge la libertà costituzionalmente garantita di autodeterminarsi e di mettere fine al legame familiare, l’infedeltà, sebbene possa comportare altre conseguenze giuridiche (quali, ad esempio, la separazione con addebito), è fonte di risarcimento danni solo se, oltre al dispiacere provocato nei confronti del partner, causa la lesione di altri diritti costituzionalmente protetti, come il diritto alla salute o alla dignità personale e all’onore.
Nel caso in esame, però, non sono state riscontrate queste lesioni: difatti, la Corte ha escluso che il tradimento avesse potuto provocare un apprezzabile pregiudizio all’onore e alla dignità del marito, perché tale relazione non era nota neppure nell’ambiente di lavoro e in quello circostante.
Di conseguenza, la domanda di risarcimento danni del marito è stata rigettata anche in Cassazione, confermando quanto già stabilito dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Avv. Francesco Gianfreda