
L’eredità nel caso delle coppie di fatto
Nonostante l’entrata in vigore della Legge Cirinnà (l. n. 76/2016 sulle unioni civili e sulla convivenza ex legem), il convivente superstite di una coppia di fatto, che non sia proprietario dell’immobile nel quale la coppia conviveva, riceve per legge meno garanzie rispetto al coniuge superstite (vedi art. 540, co. 2, c.c.), poiché è titolare di un diritto più limitato, cioè del solo diritto personale, temporaneo, di abitazione sull’immobile di proprietà del convivente deceduto. Persiste, quindi, una evidente differenza fra il diritto del convivente superstite e quello del coniuge superstite (il quale, invece, vanta un vero e proprio diritto reale di godimento su cosa altrui, privo di rigorose limitazioni temporali), come è stato di recente ribadito dalla Cassazione.