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Richiedere la registrazione del testamento non significa accettare l’eredità

Richiedere la registrazione del testamento non significa accettare l’eredità

  • 13 Giu 2019

Dopo la morte del testatore, i testamenti pubblici devono essere registrati (cioè, tecnicamente, passare dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili), su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

La Cassazione ha chiarito, in conformità ad un indirizzo consolidato, che questo adempimento non equivale ad accettazione dell’eredità (Cass., ord. n. 4843 del 2019).

Difatti, se il semplice chiamato all’eredità, dopo la morte del testatore, si reca dal notaio per richiedere la registrazione del testamento pubblico, ciò non significa che abbia accettato l’eredità, perché, secondo i giudici della Cassazione, si tratta di un adempimento avente prevalentemente carattere fiscale e conservativo, inidoneo ad esprimere in maniera univoca l’intenzione del chiamato di accettare.

A tale proposito, si ricorda che, per accettare tacitamente l’eredità, è indispensabile che il soggetto interessato compia un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede come, per esempio, donare o vendere a qualcuno un immobile facente parte del patrimonio ereditario.

Nel caso in esame, invece, il parente del testatore, chiamato all’eredità, si era semplicemente limitato ad effettuare l’adempimento in questione, senza ulteriori atti che comportassero la volontà inequivoca di accettare.

Spetta al giudice di merito valutare l’effettiva intenzione del chiamato all’eredità, in base al suo comportamento complessivo, successivo alla morte del testatore, mentre non è sufficiente, per ritenere che vi sia stata accettazione tacita, il solo adempimento in oggetto.

Tuttavia, è onere di chi chiama in causa il presunto erede, ad esempio per chiedere il pagamento di un debito del defunto, dimostrare questa sua qualità, prova che nella controversia in esame non è stata raggiunta dal creditore, proprio perché essa non si poteva basare semplicemente sulla richiesta di registrazione del testamento pubblico.

Avv. Francesco Gianfreda

 

Francesco Gianfreda
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