Si può revocare la rinuncia all’eredità?
La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale un potenziale erede dichiara di non voler acquisire quanto gli spetterebbe a titolo di eredità.
Tale dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
Ciò premesso, il legislatore consente, a chi ha già rinunciato all’eredità, magari valutandola erroneamente sconveniente, di poter revocare la sua rinuncia e quindi, nella sostanza, di poter accettare “tardivamente” l’eredità.
Questa possibilità è però concessa solo in presenza di determinate condizioni.
Innanzitutto, non si deve essere già prescritto il diritto di accettare l’eredità: questo significa che, nel momento i cui si decide di revocare la rinuncia, non devono essere trascorsi dieci anni dall’apertura della successione.
Il secondo requisito consiste nel mancato acquisto dell’eredità da parte di altri chiamati, ossia nessun altro deve avere nel frattempo accettato l’eredità che spettava al rinunciante.
Al ricorrere di queste condizioni sarà quindi consentito, alla persona che aveva in un primo momento rinunciato all’eredità, di poter revocare la propria rinuncia, accettando l’eredità.
Consistendo la revoca della rinuncia in un’accettazione, seppur successiva, dell’eredità, questa potrà realizzarsi sia in forma espressa che in forma tacita.
In conclusione, c’è la possibilità di porre rimedio ad un inziale errore di valutazione della consistenza del patrimonio ereditario, che si stimava, per sbaglio, di poco valore oppure gravato da notevoli debiti.
Avv. Francesco Gianfreda