Donazione ai futuri sposi e sua successiva invalidità
La possibilità che gli sposi reciprocamente, oppure altre persone, facciano una donazione a causa del futuro matrimonio da celebrarsi è espressamente prevista dal codice civile, all’art. 785.
In questa particolare ipotesi non sarà necessaria l’accettazione da parte degli sposi o dello sposo beneficiario ma, fino a quando non verrà celebrato il matrimonio, la donazione non avrà efficacia.
È importante che la liberalità sia fatta in riferimento ad un determinato matrimonio, cioè a quello che avrà luogo fra persone specifiche e individuabili.
La donazione in questione (detta obnuziale), proprio perché fatta in ragione di un futuro matrimonio, resta inefficace se questo non dovesse più celebrarsi, mentre diventa nulla se viene dichiarato l’annullamento del matrimonio e, pertanto, i beni donati dovranno essere restituiti, fatte salve particolari ipotesi previste dalla legge.
È opportuno sottolineare che in caso di divorzio o separazione personale dei coniugi la donazione, invece, non viene meno, perché quella rottura, a differenza dell’annullamento, presuppone la validità dell’unione.
Avv. Francesco Gianfreda