
Successione dei soci nei debiti della società estinta
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 10752/2023), in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche a Sezioni Unite, ha ribadito che, all’estinzione di una società, sia di persone che di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non viene meno ogni rapporto obbligatorio che gravava sulla stessa, bensì avviene un fenomeno di tipo successorio, in base al quale gli eventuali debiti residui si traferiscono ai soci.
Ciò perché, in caso contrario, si sacrificherebbero ingiustamente i diritti dei creditori sociali.
Ma c’è un’ulteriore precisazione da fare.
I soci saranno responsabili di quei debiti nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione se, vigente la società, erano limitatamente responsabili per i debiti sociali, mentre ne risponderanno con tutto il loro patrimonio, presente e futuro, se, in pendenza della società, erano illimitatamente responsabili.
Pertanto, si consiglia sempre, a chi ha un credito verso una società, seppur estinta, di valutare la possibilità di recupere quel credito nei confronti degli ex soci.
Avv. Francesco Gianfreda