
Testamento nullo in caso di aiuto da parte di terzi nella redazione
Il testamento cosiddetto “olografo” è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore.
Si tratta della forma più semplice di testamento che richiede, tuttavia, alcune accortezze per poter essere considerato valido secondo la legge.
Infatti, l’art. 606 del codice civile dispone che il testamento olografo è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione del testatore.
Il primo di questi requisiti, cioè l’autografia, rappresenta la caratteristica principale del testamento olografo e significa che esso deve essere scritto per intero di mano dal testatore.
La giurisprudenza è molto rigorosa al riguardo, in quanto considera invalido il testamento se è stato scritto con l’aiuto materiale di un’altra persona che abbia sostenuto e guidato la mano del testatore, anche solo per una parte della scheda testamentaria, nonostante il suo contenuto sia eventualmente corrispondente alla reale volontà del defunto.
In questi casi, infatti, si ritiene mancante il fondamentale requisito dell’autografia, richiesto a pena di nullità del testamento.
Questo orientamento è stato di recente confermato da un’ordinanza della Cassazione, n. 19092 del 2022.
Per poter verificare la mancanza di autografia e impugnare il testamento sarà necessario rivolgersi a dei professionisti che analizzeranno la scheda testamentaria, anche attraverso la redazione di un’apposita perizia.
Avv. Francesco Gianfreda