Testamento in caso di malattie contagiose: una rara forma speciale riscoperta
Il testamento, cioè l’atto di ultima volontà con il quale si dispone dei propri beni, può essere redatto, oltre che nelle forme ordinarie, anche in forme speciali, ma solo a causa di eccezionali e tassative ipotesi previste dalla legge.
Una di queste è il testamento redatto nel caso in cui il testatore si trovi in un luogo dove domina una malattia reputata contagiosa.
L’ipotesi, decisamente rara e poco conosciuta, parrebbe tornata all’attualità nel noto periodo emergenziale, causato dalla pandemia emersa con il coronavirus, in quanto è indubbio che questa possa definirsi una malattia contagiosa.
Ci sono da fare, però, alcune precisazioni.
Ed infatti, il ricorso a tale forma speciale di testamento può aversi soltanto quando risulti estremamente difficile l’utilizzo di una delle forme ordinarie, ragion per cui ritengo potenzialmente applicabile la norma nell’inziale e più restrittivo periodo di chiusura dei mesi di marzo-maggio 2020, oppure in tutte quelle successive situazioni dove sia stato oggettivamente difficoltoso, per la persona, fare testamento nelle forme ordinarie, a causa della pandemia in corso.
Ciò che contraddistingue questo speciale testamento è la snellezza della forma, rispetto a quello ordinario, oltre alla possibilità di essere ricevuto anche da un giudice di pace, da un sindaco o da un ministro di culto.
Aspetto essenziale, comunque, è la sua efficacia provvisoria: infatti, lo stesso perde efficacia (ed è come se non fosse stato mai redatto) decorsi tre mesi dalla cessazione della situazione eccezionale che ha impedito al testatore di utilizzare le forme ordinarie.
In conclusione, nonostante il periodo emergenziale che stiamo vivendo, il ricorso a questo speciale testamento può ritenersi decisamente circoscritto.
Avv. Francesco Gianfreda