
E’ utilizzabile la fotocopia del testamento olografo?
Il testamento, nelle sue forme ordinarie, può essere pubblico oppure olografo.
Quello pubblico è ricevuto da un notaio alla presenza di due testimoni, mentre quello olografo è scritto interamente di proprio pugno dal testatore, incluse data e sottoscrizione, che deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie.
Se rispetta questi requisiti, il testamento olografo è valido e potrà essere consegnato, in seguito alla morte del testatore, ad un notaio affinché proceda alla sua pubblicazione.
Non è di certo vietato fare delle fotocopie della scheda testamentaria, ma la giurisprudenza nega la possibilità di procedere alla sua pubblicazione in mancanza dell’originale.
Il motivo è il seguente: siccome la distruzione del testamento olografo da parte del suo autore viene considerata dalla legge (salvo prova contraria) quale revocazione dello stesso, se gli eredi non rinvengono l’originale si può presumere che sia stato distrutto e, quindi, revocato, ragion per cui si vuole impedire che con la semplice consegna della sola fotocopia si possa consentire la pubblicazione di un testamento potenzialmente revocato.
Di conseguenza, è consigliabile rendere noto ai futuri (e fidati) eredi il luogo in cui è custodito il testamento, e non fare affidamento sulla possibilità di dar seguito alle proprie ultime volontà sulla base della sola fotocopia dello stesso.
Avv. Francesco Gianfreda