
Immobile abusivo: l’obbligo di demolizione si trasmette agli eredi
La vicenda in questione, non così rara nella pratica, ha inizio quando una coppia decide di costruire un immobile in un’area sottoposta a vincolo ambientale, senza alcuna concessione edilizia o autorizzazione.
I coniugi che avevano realizzato l’immobile abusivo erano stati successivamente condannati alla demolizione di quel fabbricato, all’esito di un procedimento penale a loro carico.
Una volta deceduti i genitori, gli eredi ritenevano di non dover procedere a demolire la casa, in quanto la successione non conteneva alcun bene da trasferire, perché l’immobile era “sconosciuto” ai pubblici registri immobiliari e neppure c’era un testamento che disponeva di quel fabbricato.
Quindi, sostenevano gli eredi, in assenza di beni trasferiti per eredità, nessun obbligo connesso all’immobile abusivo poteva essere stato a loro trasmesso.
Ma la Corte di Cassazione, sez. Penale, dà torto agli eredi (sentenza n. 16141/2023), affermando che l’immobile non poteva essere ritenuto “fantasma”, ma era già stato oggetto di proprietà da parte dei loro genitori, come confermato dalla sentenza di condanna a carico di questi ultimi.
Di conseguenza, secondo i giudici, l’immobile abusivo oggetto di demolizione fa parte dell’asse ereditario e l’obbligo di procedere alla sua demolizione si trasmette agli eredi.
Stando così le cose, se i potenziali eredi vogliono evitare di subire anch’essi le conseguenze negative derivanti dall’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo, è consigliabile rivolgersi ad un professionista che, valutato il loro specifico caso, suggerisca quale sia la migliore strategia da mettere in atto.
Avv. Francesco Gianfreda